{"id":44,"date":"2014-10-21T16:42:22","date_gmt":"2014-10-21T14:42:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.onlyfinance.it\/?page_id=44"},"modified":"2016-06-22T22:13:44","modified_gmt":"2016-06-22T20:13:44","slug":"come-funziona","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/?page_id=44","title":{"rendered":"Lo statuto di Datapay s.r.l."},"content":{"rendered":"<p>STATUTO<\/p>\n<p><strong>TITOLO I<\/strong><\/p>\n<h1>DENOMINAZIONE \u2013 OGGETTO \u2013 SEDE \u2013 DURATA<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Art. 1 \u2013 Denominazione<\/h2>\n<p>E\u2019 costituita una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata con la denominazione di \u201cDatapay S.r.l.\u201d.<\/p>\n<h2>Art. 2 . Sede<\/h2>\n<p>La societ\u00e0 ha sede legale in Venezia Mestre.<\/p>\n<p>L\u2019organo amministrativo ha facolt\u00e0 di istituire e di sopprimere ovunque unit\u00e0 locali operative, purch\u00e9 non abbiano natura di sedi secondarie, e di trasferire la sede sociale nell\u2019ambito del comune.<\/p>\n<h2>Art. 3 oggetto<\/h2>\n<p>La societ\u00e0 svolge in via principale attivit\u00e0 orientate allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico e in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019ideazione, la creazione, lo sviluppo e l\u2019implementazione di sistemi informatici complessi, concepiti per la gestione di \u201csistemi di pagamento\u201d e \u201cstrumenti di pagamento\u201d, anche per conto di terzi, intermediati finanziari e non;<\/li>\n<li>l\u2019esercizio di attivit\u00e0 di agenzia nei servizi di pagamento, ivi comprese le attivit\u00e0 strettamente connesse e strumentali, pur sempre compatibili con la normativa di riferimento;<\/li>\n<li>la creazione, lo sviluppo, l\u2019implementazione e la conseguente gestione di sistemi e piattaforme informatiche accessibili attraverso la rete internet;<\/li>\n<li>l\u2019ingegnerizzazione di nuovi prodotti, attraverso processi di industrializzazione, dalla concettualizzazione alla prototipazione;<\/li>\n<li>la stipulazione di contratti per l\u2019acquisizione e la cessione di diritti sulle opere di ingegno;<\/li>\n<li>l\u2019ideazione, la creazione, lo sviluppo e l\u2019implementazione di sistemi informatici complessi volti al commercio elettronico, al trading on-line e off-line, alla fornitura di servizi informatizzati di gestione della tesoreria aziendale e di altri servizi a supporto delle funzioni amministrative e finanziarie delle imprese o degli studi professionali, compresa la consulenza sulle gestione delle problematiche di natura contabile e finanziaria con particolare riferimento alla gestione della tesoreria aziendale;<\/li>\n<li>la gestione e la fornitura di servizi informatici e telematici nell\u2019ambito della multimedialit\u00e0 e della connettivit\u00e0;<\/li>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 produttiva nel settore della telematica e delle telecomunicazioni, in particolare, la realizzazione, l\u2019assemblaggio, la manutenzione e la vendita di tecnologie, impianti tecnologici, software e hardware inerenti particolarmente il settore telematico e telefonico e lo sviluppo di reti informatiche e di servizi in questo settore;<\/li>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 di formazione pertinente all\u2019oggetto sociale, la consulenza e l\u2019assistenza in genere nelle materie attinenti l\u2019informatica e le telecomunicazioni, automazione, organizzazione e gestione aziendale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La societ\u00e0 in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, comunque, con esclusione di tutte le attivit\u00e0 riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, pu\u00f2 compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell\u2019oggetto sociale principale.<\/p>\n<p>A tal fine:<\/p>\n<ol>\n<li>pu\u00f2 assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societ\u00e0 aventi scopi affini, analoghi o complementari;<\/li>\n<li>pu\u00f2 concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e\/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Resta comunque escluso l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 bancaria e assicurativa e di ogni altra attivit\u00e0 similare normativamente condizionata al possesso di specifiche autorizzazioni.<\/p>\n<p><strong>Art. 4 &#8211; Durata<\/strong><\/p>\n<p>La durata della societ\u00e0 \u00e8 fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potr\u00e0 essere prorogata con decisione dei soci.<\/p>\n<p><strong>Art. 5 \u2013 Domicilio dei soci<\/strong><\/p>\n<p>Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la societ\u00e0, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all\u2019atto del suo ingresso nel capitale sociale. Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente resa dal socio entro 30 giorni dal suo ingresso in societ\u00e0; in mancanza il domicilio dello stesso sar\u00e0 da considerarsi presso la sede sociale.<\/p>\n<h1>TITOLO II<\/h1>\n<p><strong>CAPITALE SOCIALE \u2013 APPORTI DEI SOCI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 6\u2013 Capitale sociale<\/strong><\/p>\n<p>Il capitale \u00e8 fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).<\/p>\n<p>Il capitale sociale pu\u00f2 essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell\u2019attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.<\/p>\n<p>In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l\u2019esercizio del detto diritto, che non potr\u00e0 in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l\u2019aumento pu\u00f2 essere sottoscritto. La comunicazione dovr\u00e0 essere effettuata mediante raccomandata con a.r. e pu\u00f2 essere omessa qualora tutti i soci si dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell\u2019offerta di sottoscrizione e del termine relativo; in quest\u2019ultimo caso il termine per l\u2019esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrizione, purch\u00e9 ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l\u2019aumento di capitale non viene sottoscritto per l\u2019intero suo importo dai soci, potr\u00e0, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell\u2019art. 2473 del codice civile.<\/p>\n<p>E\u2019 attribuita ai soci la facolt\u00e0 di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all\u2019articolo 2482-ter, codice civile e fermo il diritto di recesso che compete ai soci che non hanno consentito alla decisione a norma dell\u2019art. 2473 del codice civile.<\/p>\n<h3>Art. 7 \u2013 Altri apporti dei soci alla societ\u00e0<\/h3>\n<p>I soci potranno eseguire, su richiesta dell\u2019organo amministrativo ed in conformit\u00e0 alla vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.<\/p>\n<p>Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO III<\/strong><\/p>\n<p><strong>PARTECIPAZIONI \u2013 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 8 \u2013 Il t<\/strong><strong>rasferimento delle partecipazioni <\/strong><\/p>\n<p>Con il termine trasferimento si intende ogni trasferimento per atto tra vivi o per successione a causa di morte, sia delle partecipazioni che dei diritti di opzione inerenti alle stesse, per il caso di aumento di capitale; pertanto, ove, in questo articolo, \u00e8 indicato partecipazioni deve comunque leggersi anche diritti di opzione.<\/p>\n<p>Nella dizione \u201ctrasferimento per atto tra vivi\u201d deve intendersi ricompreso ogni atto o negozio a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarit\u00e0 del diritto di piena o nuda propriet\u00e0 o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulle partecipazioni o su parte di esse. Sono pertanto riconducibili alla fattispecie qui prevista, a titolo di esemplificazione non esaustiva, la vendita, la permuta, la cessione ai creditori, il conferimento societario, la fusione, la scissione la transazione e la donazione.<\/p>\n<p>Fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano il trasferimento del voto stesso.<\/p>\n<h3>Art. 9 \u2013 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi<\/h3>\n<p>Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.<\/p>\n<h3>Art. 10 \u2013 Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte<\/h3>\n<p>Il trasferimento per successione a causa di morte agli eredi o ai legatari della partecipazione, sia a titolo particolare che universale, \u00e8 soggetto alla normativa vigente.<\/p>\n<p><strong>TITOLO IV<\/strong><\/p>\n<p><strong>DECISIONI DEI SOCI<\/strong><\/p>\n<h3>Art. 11 \u2013 Decisioni dei soci<\/h3>\n<p>Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente con deliberazione assembleare.<\/p>\n<h3>Art. 12 \u2013 Assemblea<\/h3>\n<p>L\u2019assemblea dei soci \u00e8 convocata dall\u2019organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale.<\/p>\n<p>L\u2019assemblea viene convocata con avviso trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l\u2019assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), fatto pervenire ai soci e ai componenti degli organi sociali, al domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 27. Nell\u2019avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l\u2019ora dell\u2019adunanza e l\u2019elenco delle materie da trattare.<\/p>\n<p>Nell\u2019avviso di convocazione potr\u00e0 essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.<\/p>\n<p>In mancanza di formale convocazione l\u2019assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l\u2019intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell\u2019argomento.<\/p>\n<p><strong>Art. 13 \u2013 Presidenza e intervento in assemblea<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assemblea \u00e8 presieduta dall\u2019amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso di assenza di questi dalla persona designata dagli intervenuti e le sue deliberazioni sono verbalizzate a norma dell\u2019art. 2375, codice civile,<\/p>\n<p>L\u2019assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o pi\u00f9 scrutatori anche non soci.<\/p>\n<p>Non \u00e8 consentito l\u2019intervento in assemblea mediante audio e\/o video conferenza.<\/p>\n<h3>Art. 14 \u2013 Diritto di voto e quorum assembleari<\/h3>\n<p>Il socio pu\u00f2 farsi rappresentare in assemblea da altri soci o da terzi mediante delega scritta che verr\u00e0 conservata agli atti dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p>La delega pu\u00f2 essere rilasciata anche per pi\u00f9 assemblee; non pu\u00f2 essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed \u00e8 sempre revocabile; il rappresentante pu\u00f2 farsi sostituire ove ci\u00f2 sia espressamente previsto.<\/p>\n<p>L\u2019assemblea \u00e8 regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la met\u00e0 del capitale sociale e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la met\u00e0 del capitale sociale, fatte salve le norme inderogabili di legge che per specifiche deliberazioni richiedano diverse specifiche maggioranze.<\/p>\n<p><strong>TITOLO V<\/strong><\/p>\n<p><strong>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA<\/strong><\/p>\n<h3>Art. 15 \u2013 Amministratori<\/h3>\n<p>La societ\u00e0 \u00e8 amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione \u00e8 nominato dall\u2019assemblea.<\/p>\n<p>Gli amministratori possono anche essere non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall\u2019ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall\u2019art. 2382 del codice civile.<\/p>\n<p>Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all\u2019art. 2390, codice civile, salvo specifica autorizzazione dell\u2019assemblea.<\/p>\n<h3>Art. 16 \u2013 Nomina e sostituzione degli amministratori<\/h3>\n<p>Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, anche senza giusta causa, o per il tempo stabilito dai soci all\u2019atto della nomina, ovvero i componenti del consiglio di amministrazione, si intendono tutti automaticamente decaduti dalla carica, quando l\u2019assemblea deliberi la variazione del tipo di amministrazione da uninominale a collegiale e\/o viceversa.<\/p>\n<p>Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo degli amministratori decade l\u2019intero consiglio di amministrazione. Spetter\u00e0 ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo \u00e8 stato ricostituito.<\/p>\n<h3>Art. 17 \u2013 Presidente<\/h3>\n<p>Nel caso la societ\u00e0 sia amministrata da un consiglio di amministrazione, il presidente \u00e8 eletto dall\u2019assemblea. Il consiglio di amministrazione pu\u00f2 eleggere fra i suoi membri un vicepresidente, se questi non \u00e8 nominato dai soci in occasione della nomina, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.<\/p>\n<h3>Art. 18 \u2013 Amministratori delegati<\/h3>\n<p>Il consiglio di amministrazione pu\u00f2 nominare, ai sensi dell\u2019articolo 2381 del Codice Civile, tra i suoi membri uno o pi\u00f9 amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, anche con facolt\u00e0 di subdelega, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge e di statuto.<\/p>\n<p>Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonch\u00e9 sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Societ\u00e0 e dalle sue controllate in occasione di ogni riunione del consiglio di amministrazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Art. 19 \u2013 Decisioni del consiglio di amministrazione<\/h3>\n<p>Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purch\u00e9 in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.<\/p>\n<p>Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente mediante avviso trasmesso con lettera raccomandato, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell\u2019adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l\u2019ora della riunione nonch\u00e9 l\u2019ordine del giorno.<\/p>\n<p>Per la validit\u00e0 delle decisioni del consiglio di amministrazione \u00e8 necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per l\u2019ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da pi\u00f9 di due membri, in caso di parit\u00e0, il voto espresso dal presidente vale doppio.<\/p>\n<p>Il consiglio di amministrazione pu\u00f2 riunirsi mediante mezzi di comunicazione audio e\/o video conferenza tra la sede e il luogo che ciascuno intervenuto vorr\u00e0 notificare alla societ\u00e0.<\/p>\n<p>Condizione essenziale per la validit\u00e0 della riunione del consiglio in audio\/video conferenza \u00e8 che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul competente libro.<\/p>\n<p>Qualora nell\u2019ora prevista per l\u2019inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento in audio e\/o video conferenza tra tutti i luoghi in cui i vari intervenuti sono presenti, la riunione non potr\u00e0 costituirsi e dovr\u00e0 essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi previsti per l\u2019audio e\/o video conferenza, la riunione verr\u00e0 chiusa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.<\/p>\n<p>Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell\u2019argomento.<\/p>\n<h3>Art. 20 \u2013 Poteri organo amministrativo<\/h3>\n<p>Esclusi i poteri che la legge riserva in modo tassativo all\u2019assemblea, l\u2019organo amministrativo \u00e8 investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della societ\u00e0 per l\u2019attuazione dell\u2019oggetto sociale.<\/p>\n<p>Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo pu\u00f2 delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all\u2019art. 2381 codice civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o pi\u00f9 dei propri componenti, anche disgiuntamente.<\/p>\n<h3>Art. 21 \u2013 Rappresentanza<\/h3>\n<p>La rappresentanza generale della societ\u00e0 \u00e8 devoluta al presidente del consiglio di amministrazione o all\u2019amministratore unico.<\/p>\n<p>L\u2019organo amministrativo pu\u00f2 delegare l\u2019uso della firma sociale, con le limitazioni che crede opportune, ad uno o pi\u00f9 amministratori, ovvero ad uno o pi\u00f9 direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonch\u00e9 affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi.<\/p>\n<h3>Art. 22 \u2013 Compensi<\/h3>\n<p>Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l\u2019esercizio delle loro funzioni, potr\u00e0 essere assegnata una indennit\u00e0 annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verr\u00e0 determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.<\/p>\n<p>Nel caso la societ\u00e0 sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche \u00e8 stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.<\/p>\n<p>I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investititi di particolari cariche.<\/p>\n<p>All\u2019organo amministrativo potr\u00e0 altres\u00ec essere attribuito il diritto alla percezione di un\u2019indennit\u00e0 di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Tali compensi saranno determinati nel loro ammontare dall\u2019assemblea al momento della nomina, o con successiva apposita decisione, e potranno essere suscettibili di variazioni con successive delibere assembleari.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO VI<\/strong><\/p>\n<h3>CONTROLLO<\/h3>\n<p><strong>Art. 23 \u2013 Collegio sindacale e revisione legale dei conti <\/strong><\/p>\n<p>I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore, determinandone competenze e poteri.<\/p>\n<p>Il collegio sindacale, se nominato, \u00e8 composto da tre sindaci effettivi; vengono altres\u00ec nominati due sindaci supplenti.<\/p>\n<p>La nomina del collegio sindacale \u00e8 obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall\u2019art. 2477, codice civile. In questo caso il collegio sindacale verr\u00e0 nominato ed operer\u00e0 ai sensi di legge.<\/p>\n<p>Salvo diversa disposizione di legge o decisione dell\u2019assemblea la revisione legale dei conti \u00e8 esercitata dal collegio sindacale.<\/p>\n<p>Le riunioni possono tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 19 del presenta statuto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO VII<\/strong><\/p>\n<p><strong>RECESSO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 24 \u2013 Cause di recesso<\/strong><\/p>\n<p>Il diritto di recesso \u00e8 riconosciuto al socio nei casi inderogabili di legge ed \u00e8 disciplinato dall\u2019art. 2473, codice civile.<\/p>\n<p>Per le modalit\u00e0 e i termini si fa riferimento all\u2019art, 2437-bis, codice civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO VIII<\/strong><\/p>\n<h3>BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI<\/h3>\n<p><strong>Art. 25 \u2013 Esercizio sociale, bilancio<\/strong><\/p>\n<p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.<\/p>\n<p>Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l\u2019organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalit\u00e0 rispettando le vigenti norme di legge.<\/p>\n<p>Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale ovvero entro centottanta nel caso la societ\u00e0 sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all\u2019oggetto della societ\u00e0 lo richiedano.<\/p>\n<h3>Art. 26 . Utili<\/h3>\n<p>Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finch\u00e9 questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.<\/p>\n<p>La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO IX<\/strong><\/p>\n<p><strong>SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE<\/strong><\/p>\n<h3>Art. 27 \u2013 Scioglimento<\/h3>\n<p>La societ\u00e0 si scioglie nei casi previsti dalla legge. Contestualmente all\u2019accertamento della causa di scioglimento, l\u2019assemblea delibera a norma dell\u2019art. 2487 c.c..<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO X<\/strong><\/p>\n<p><strong>TITOLI DI DEBITO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 28 \u2013 Titoli di debito<\/strong><\/p>\n<p>La societ\u00e0 pu\u00f2 emettere titoli di debito. L\u2019emissione dei titoli di debito \u00e8 deliberata dall\u2019assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TITOLO XI<\/strong><\/p>\n<p><strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<h3>Art. 29 \u2013 Disposizione finale<\/h3>\n<p>Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p>F.to \u00a0\u00a0\u00a0 ___________________________________1<\/p>\n<p>___________________________________2<\/p>\n<p>___________________________________3<\/p>\n<p>___________________________________4<\/p>\n<p>___________________________________5<\/p>\n<p>______________________________ notaio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE \u2013 OGGETTO \u2013 SEDE \u2013 DURATA &nbsp; Art. 1 \u2013 Denominazione E\u2019 costituita una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata con la denominazione di \u201cDatapay S.r.l.\u201d. Art. 2 . Sede La societ\u00e0 ha sede legale in Venezia Mestre. L\u2019organo amministrativo ha facolt\u00e0 di istituire e di sopprimere ovunque unit\u00e0 locali operative, purch\u00e9 non [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/44"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=44"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/44\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":187,"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/44\/revisions\/187"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=44"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}