{"id":46,"date":"2014-10-21T16:42:38","date_gmt":"2014-10-21T14:42:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.onlyfinance.it\/?page_id=46"},"modified":"2016-06-22T22:12:01","modified_gmt":"2016-06-22T20:12:01","slug":"chi-siamo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.onlyfinance.it\/?page_id=46","title":{"rendered":"Lo statuto del comitato Only Finance"},"content":{"rendered":"<p><strong>STATUTO DEL COMITATO \u201cONLY FINANCE\u201d<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art.1 Denominazione e Sede<\/strong><\/p>\n<p>Si costituisce oggi, in data 2 giugno 2016, ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice Civile, il comitato promotore (soggetto giuridico non riconosciuto) che assume la denominazione \u201cOnly Finance\u201d. Il comitato ha la propria sede legale presso la sede legale della Datamart Consulting S.r.l. (primo promotore) in Mestre Venezia, via Trezzo 34, ed ha durata fino al 31 dicembre 2017. Trascorso tale termine l\u2019assemblea straordinaria dei promotori e degli aderenti alla data del 31 dicembre 2017 avr\u00e0 la facolt\u00e0 di prorogare la durata del comitato promotore per un altro anno solare, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2018, al fine di consentire il raggiungimento della finalit\u00e0, qualora non sia stato possibile conseguirla entro il primo termine. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria ma dovr\u00e0 essere reso noto ai promotori e agli aderenti.<\/p>\n<p><strong>Art.2 Finalit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Il comitato promotore ha come unica finalit\u00e0 la costituzione di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata che sia un Istituto di Pagamento, che abbia come capitale sociale almeno il minimo richiesto dalla vigente legislazione per poter eseguire servizi di pagamento e per poter disporre di una internet banking, previa iscrizione nell\u2019apposito albo tenuto dalla Banca d\u2019Italia. Al comitato promotore Only Finance \u00e8 vietato il perseguimento di altre finalit\u00e0, ad esclusione di quelle direttamente connesse al raggiungimento, dello scopo principale, quali, ad esempio e a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento di incarichi professionali ad esperti della materia giuridica strettamente connessi alla costituzione di Istituti di Pagamento e alla vigilanza della Banca d\u2019Italia.<\/p>\n<p><strong>Art.3 Promotori e Aderenti<\/strong><\/p>\n<p>Il numero dei promotori \u00e8 limitato. Il numero degli aderenti \u00e8 illimitato. I promotori sono i soggetti giuridici fondatori del comitato promotore (indicare le ragioni sociali e i riferimenti dei promotori), che si adoperano per il perseguimento delle finalit\u00e0 dello stesso comitato, ricercando adesioni al progetto di costituzione di un Istituto di Pagamento. Gli aderenti sono persone fisiche e giuridiche che si impegnano a divenire soci di un Istituto di Pagamento che assumer\u00e0 la veste giuridica di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Promotori e aderenti sono tenuti ad effettuare il versamento di adesione (quota associativa), meglio specificato nei successivi articoli, e a sottoscrivere una quota di almeno 1.000,00 euro (mille euro virgola zero zero) della costituenda societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Le qualifiche di promotori e aderenti sono intrasmissibili.<\/p>\n<p><strong>Art.4 Adesioni <\/strong><\/p>\n<p>Chi intende aderire al comitato Only Finance, aggregandosi ai promotori, deve farne richiesta ad uno dei rappresentati legali dei promotori o al presidente del comitato, sottoscrivendo una apposita domanda ed impegnandosi ad attenersi al presente statuto, a versare in una unica soluzione la quota associativa e a divenire quotisti dal costituendo Istituto di Pagamento in veste di soci di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. In caso di domanda di ammissione effettuata da persone giuridiche la stessa deve essere firmata dal rappresentante legale. La qualifica di aderente al comitato Only Finance si perfeziona con l\u2019atto di accettazione della richiesta da parte dei promotori ed il contestuale versamento della quota associativa da parte degli aderenti; l\u2019atto di accettazione si materializza nella consegna dell\u2019attestato associativo al richiedente l\u2019adesione, con l\u2019acquisizione della qualifica di aderente a partire da tale momento. L\u2019eventuale rigetto delle domande dovr\u00e0 essere motivato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa di vigilanza della Banca d\u2019 Italia) e comporta sempre in ogni caso la restituzione della quota associativa, qualora questa fosse stata gi\u00e0 versata.<\/p>\n<p><strong>Art.5 Diritti dei Promotori e degli Aderenti<\/strong><\/p>\n<p>La qualifica di Promotore o di Aderente da parimenti diritto: &#8211; a partecipare a tutte le attivit\u00e0 promosse dal comitato, &#8211; ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito ad eventuali modifiche dello statuto, &#8211; a godere dell\u2019elettorato attivo e passivo; per le persone giuridiche aderenti il diritto di accedere alle cariche associative \u00e8 riconosciuto ai rappresentanti legali, &#8211; a sottoscrivere una quota del costituendo Istituto di Pagamento in veste di soci di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p><strong>Art.6 Obblighi dei Promotori e degli Aderenti<\/strong><\/p>\n<p>I promotori e gli aderenti sono tenuti: &#8211; all\u2019osservanza dello statuto e di tutte le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi \u2013 al versamento della quota associativa una tantum, che non potr\u00e0 mai essere restituita se non nel caso di rigetto della domanda di adesione. La quota associativa \u00e8 intrasmissibile e non rivalutabile.<\/p>\n<p><strong>Art.7 Perdita della qualifica di Promotore o Aderente<\/strong><\/p>\n<p>La qualifica di promotore o aderente si pu\u00f2 perdere solo per recesso o per causa di morte della persona fisica o di estinzione della persona giuridica.<\/p>\n<p><strong>Art.8 Recesso<\/strong><\/p>\n<p>Il recesso non \u00e8 consentito ai Promotori. Il recesso pu\u00f2 essere concesso agli aderenti su giudizio insindacabile del Presidente del comitato promotore Only Finance. Il recesso diventa operante solo con l\u2019annotazione sul libro dei Promotori e degli Aderenti. In caso di recesso dal comitato l\u2019Aderente avr\u00e0 diritto alla restituzione della quota associativa una tantum gi\u00e0 versata nella misura del 50% (cinquanta percento) del contributo minino di 1.000,00 euro (mille euro virgola zero zero) e nella misura del 90% (novanta percento) dell\u2019eventuale contributo facoltativo superiore ai 1.000,00 euro (mille euro virgola zero zero) richiesti come quota minima di adesione al comitato.<\/p>\n<p><strong>Art.9 Esclusioni di Promotori e Aderenti<\/strong><\/p>\n<p>I Promotori e gli Aderenti possono essere esclusi dal comitato solo in due casi tassativi: 1) per l\u2019inosservanza delle regole statutarie, 2) per l\u2019eventuale giudizio di incompatibilit\u00e0 alla partecipazione del costituendo Istituto di Pagamento espresso dagli organi di vigilanza della Banca d\u2019Italia. Nel primo caso non \u00e8 previsto il rimborso della quota associativa una tantum gi\u00e0 versata; nel secondo caso \u00e8 previsto il parziale rimborso nella misura espressa nel precedente articolo. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Promotori e agli Aderenti destinatari mediante lettera.<\/p>\n<p><strong>Art.10 Fondo Comune<\/strong><\/p>\n<p>Il comitato promotore Only Finance raccoglie le quote associative in una unica soluzione per l\u2019intero esercizio sociale ultrannuale, dalla data di costituzione del 2 giugno 2016 alla data di scioglimento del 31 dicembre 2017, salvo ulteriore proroga annuale e salvo costituzione anticipata dell\u2019Istituto di Pagamento in veste di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Le quote raccolte devono essere spese con assoluta parsimonia, solo per la sussistenza del comitato e per il sostenimento di eventuali spese di consulenza, finalizzate all\u2019acquisizione di pareri tecnici e giuridici sull\u2019operativit\u00e0 del costituendo Istituto di Pagamento. Non sono ammesse spese per finalit\u00e0 diverse da quelle precedentemente espresse. Il fondo comune non \u00e8 in nessun caso ripartibile fra i Promotori e gli Aderenti durante la vita del comitato, ma solo all\u2019atto del suo eventuale scioglimento senza il conseguimento del suo scopo fondativo. Lo scopo del fondo comune \u00e8 strettamente finalizzato al perseguimento della finalit\u00e0 del comitato e pertanto, non appena matureranno le condizioni per la costituzione dell\u2019Istituto di Pagamento, il fondo verr\u00e0 destinato pro quota a ciascun Promotore ed Aderente, per la sottoscrizione delle quote della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Le quote associative saranno perci\u00f2 destinate alla sottoscrizione del capitale sociale e ripartite tra ciascun Promotore e Aderente in misura proporzionale rispetto alla quota associativa minima di 1.000,00 euro (mille euro virgola zero zero), al netto delle spese sostenute dal comitato, ed in modo integrale rispetto ai contributi facoltativi superiori ai 1.000,00 euro (mille euro virgola zero zero), finalizzati alla sottoscrizione di una maggiore quota di capitale sociale della costituenda societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p><strong>Art.11 Esercizio Sociale<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esercizio sociale \u00e8 unico \u00e8 va dalla data di costituzione del comitato del 2 giugno 2016, al suo termine ultimo di scioglimento, che potrebbe essere il 31 dicembre 2017, in caso di mancato raggiungimento del capitale sociale minimo occorrente alla costituzione dell\u2019Istituto di Pagamento, o data antecedente, decisa dall\u2019assemblea dei Promotori e degli Aderenti, nel caso in cui si decidesse di procedere alla costituzione dell\u2019Istituto di Pagamento in veste di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall\u2019assemblea dei Promotori e degli Aderenti entro 120 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale o all\u2019atto dell\u2019assunzione della decisione di procedere alla costituzione dell\u2019Istituto di Pagamento in veste di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p><strong>Art.12 Organi del Comitato<\/strong><\/p>\n<p>Gli organi del comitato sono: a) l\u2019assemblea dei Promotori e degli Aderenti e b) il Presidente dott. Carlo Scarton, nominato all\u2019atto della costituzione del comitato Only Finance dai Promotori, che accetta l\u2019incarico.<\/p>\n<p><strong>Art.13 Assemblee<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assemblea generale dei Promotori e degli Aderenti \u00e8 il massimo organo deliberativo del Comitato ed \u00e8 convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa \u00e8 l\u2019organo sovrano del Comitato Only Finance e all\u2019attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Presidente.<\/p>\n<p><strong>Art.14 Assemblea Ordinaria<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia per\u00f2 di pertinenza dell\u2019assemblea straordinaria. In particolare, e nel caso in cui le adesioni superassero le 100 unit\u00e0, l\u2019assemblea ordinaria potr\u00e0 essere chiamata ad esprimersi sulla opportunit\u00e0 di procedere alla costituzione di un Istituto di Emissione di Moneta Elettronica (ibrido) anzich\u00e9 procedere alla costituzione, prevista dal presente statuto, di un Istituto di Pagamento. L\u2019assemblea ordinaria \u00e8 chiamata ad approvare il rendiconto economico \u2013 finanziario antecedente la costituzione dell\u2019Istituto di Pagamento in veste di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n<p><strong>Art.15 Assemblea Straordinaria<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assemblea, di norma, \u00e8 considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato, nominando i liquidatori.<\/p>\n<p><strong>Art.16 Convocazione delle Assemblee<\/strong><\/p>\n<p>La convocazione dell\u2019assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e con invio di posta elettronica indicata dei Promotori e dagli Aderenti almeno venti giorni prima dell\u2019adunanza, contenente l\u2019ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l\u2019orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovr\u00e0 avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L\u2019assemblea si riunisce almeno una volta nel corso dell\u2019esercizio ultrannuale del Comitato entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell\u2019esercizio sociale per l\u2019approvazione del rendiconto economico \u2013 finanziario. L\u2019assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la met\u00e0 dei Promotori e degli Aderenti. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In seconda convocazione l\u2019Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, \u00e8 regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Promotori e Aderenti con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i Promotori e gli Aderenti in regola con il versamento della quota associativa una tantum. Le modalit\u00e0 di votazione seguono il principio del voto singolo: un voto per ciascun Promotore o Aderente. Ogni Promotore o Aderente pu\u00f2 rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, ogni altro Promotore o Aderente senza alcun limite massimo di deleghe. L\u2019assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato e sulla nomina dell\u2019eventuale Collegio Sindacale, per il quale occorrer\u00e0 il voto favorevole dei cinque sesti dei Promotori e degli Aderenti.<\/p>\n<p><strong>Art.17 Presidenza delle Assemblee<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente del Comitato, dott. Carlo Scarton, ed in sua assenza dalla persona designata dall\u2019assemblea stessa. La nomina del Segretario \u00e8 fatta dal Presidente dell\u2019assemblea. Le deliberazioni dell\u2019assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.<\/p>\n<p><strong>Art.18 Presidente<\/strong><\/p>\n<p>Il Presidente, dott. Carlo Scarton, ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato. Il Presidente ha il compito di Presiedere le assemblee dei Promotori e degli Aderenti, di coordinare l\u2019attivit\u00e0 del comitato con criteri di iniziativa, per tutte le questioni non eccedenti l\u2019ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l\u2019esecuzione delle deliberazione delle assemblee e deve custodire il fondo comune, limitando al massimo le spese di ordinaria amministrazione, salvo per le uniche spese consentite in relazione alla sussistenza amministrativa del Comitato e alle eventuali spese di consulenza, finalizzate all\u2019acquisizione di pareri tecnici e giuridici sull\u2019operativit\u00e0 del costituendo Istituto di Pagamento. In caso di dimissioni del Presidente si deve contestualmente convocare entro 30 giorni l\u2019assemblea dei Promotori e degli Aderenti per l\u2019elezione del nuovo Presidente.<\/p>\n<p><strong>Art.19 Collegio Sindacale<\/strong><\/p>\n<p>Il collegio Sindacale, organo facoltativo, se nominato in assemblea ordinaria con il voto favorevole dei cinque sesti dei Promotori e degli Aderenti, ha funzioni di controllo ed \u00e8 composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non Promotori e Aderenti, e resta in carica a tempo indeterminato. Nomina al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui i sindaci fossero dei Promotori o degli Aderenti sono tenuti a svolgere il proprio incarico a titolo gratuito. Il Collegio Sindacale deve controllare l\u2019amministrazione del comitato, la corrispondenza del rendiconto economico \u2013 finanziario alla scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. I membri del Collegio Sindacale partecipano alla assemblee dei Promotori e degli Aderenti, con diritto di voto per i membri che siano anche Promotori o Aderenti e senza diritto di voto qualora non lo siano.<\/p>\n<p><strong>Art.20 Pubblicit\u00e0 e trasparenza degli atti sociali<\/strong><\/p>\n<p>Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro delle adunanze della Assemblea dei Promotori e degli Aderenti, eventuale libro delle adunanze del Collegio Sindacale), deve essere tenuta una sostanziale pubblicit\u00e0 e trasparenza degli atti relativi all\u2019attivit\u00e0 del Comitato, con particolare riferimento al mantenimento del fondo comune, ai Bilanci o Rendiconti di esercizio. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Promotori e degli Aderenti per la consultazione; chiunque desideri avere copia dei documenti dovr\u00e0 farsi carico delle relative spese. Il Presidente \u00e8 tenuto ad informare i Promotori e gli Aderenti sulla attivit\u00e0 del Comitato con delle mail periodiche e ad esibire la sussistenza del fondo comune eventualmente depositato su un conto corrente di un istituto di credito o su un conto di deposito di un istituto di pagamento, mediante conferimento di password consultative di un portale di tesoreria.<\/p>\n<p><strong>Art.21 Scioglimento<\/strong><\/p>\n<p>Lo scioglimento fisiologico del Comitato avverr\u00e0 contestualmente al conseguimento dello scopo, ovvero all\u2019atto della costituzione di un Istituto di Pagamento in veste di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, presso uno studio notarile. All\u2019atto della costituzione dell\u2019Istituto di Pagamento verr\u00e0 distribuito il fondo comune tra i Promotori e gli Aderenti affinch\u00e9 le quote di spettanza possano essere utilizzate per i conferimenti iniziali della costituenda societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. A ciascun socio verr\u00e0 restituita la quota associativa gi\u00e0 conferita (di originari 1.000,00 euro: mille euro virgola zero zero), al netto delle spese sostenute dal Comitato e approvate da apposito rendiconto economico \u2013 finanziario. Ai soci Promotori ed Aderenti che avessero effettuato una sottoscrizione superiore al contributo associativo minimo di originari 1.000,00 euro (mille euro virgola zero zero), verr\u00e0 restituita l\u2019eccedenza per la sottoscrizione di una maggiore quota del costituendo Istituto di Pagamento. L\u2019eventuale scioglimento anticipato del Comitato per la manifesta impossibilit\u00e0 di perseguire lo scopo deve essere deliberato dall\u2019assemblea straordinaria con il voto favorevole dei cinque sesti dei Promotori e degli Aderenti. In caso di scioglimento del Comitato sar\u00e0 nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni e del fondo comune ed estingua le obbligazioni in essere.<\/p>\n<p><strong>Art.22 Clausola compromissoria<\/strong><\/p>\n<p>Qualsiasi controversia che insorgesse tra i Promotori e gli Aderenti o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sar\u00e0 rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicher\u00e0 secondo equit\u00e0 e senza formalit\u00e0 di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L\u2019arbitro sar\u00e0 scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell\u2019arbitro sar\u00e0 effettuata dal Presidente del Tribunale di Venezia.<\/p>\n<p><strong>Art.23 Norma finale<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto non \u00e8 espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO DEL COMITATO \u201cONLY FINANCE\u201d \u00a0 Art.1 Denominazione e Sede Si costituisce oggi, in data 2 giugno 2016, ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice Civile, il comitato promotore (soggetto giuridico non riconosciuto) che assume la denominazione \u201cOnly Finance\u201d. 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